Politica

Mozione di Scianaro su “Autorizzazione Paesaggistica Semplificata”

La Redazione
Il consigliere comunale Antonio Scianaro
Il consigliere comunale esponente dei Circoli Nuova Fasano ha presentato una nuova mozione
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Il consigliere comunale esponente dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto l’“Autorizzazione Paesaggistica Semplificata”.

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Questo il testo della nota:

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«Premesso che il Comune di Fasano si è dotato di regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio giusta delibera di C.C. n. 6 del 22/01/2010;

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Il DPR n.31 del 13/02/2017, ha individuato interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

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Considerato:

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Che il DPR 31/2017 prevede testualmente:

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1. Il DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 – Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, all’art. 10, comma 1 prevede espressamente: “Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda […]”.

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2. Il DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 – Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, all’art. 11, comma 5, “[…] Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti, e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata pro – posta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.[…]”;

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3. Il DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 – Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, all’art. 11, comma 7, “In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e della proposta dell'amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest'ultimo risulti incompatibile con i val- ori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.

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4. Il DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 – Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, all’art. 11, comma 9, “In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”

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5. Il DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 – Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, all’art. 11, comma 10, “Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni lo cali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.”

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Preso atto:

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Che il regolamento di cui al DPR 31/2017:

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1. prevede un termine tassativo di invio della documentazione alla competente soprintenden- za;

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2. che la soprintendenza ha un termine tassativo entro cui esprimere il proprio parere;

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3. che la procedura di cui al predetto DPR non prescrive l’obbligo dell’emissione del parere della commissione locale per il paesaggio;

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4. che la nostra commissione locale per il paesaggio si occupa anche di emettere pareri in merito alle pratiche di autorizzazione paesaggistica semplificata;

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5. che l’espressione di tale parere da parte della commissione locale per il paesaggio rende la procedura semplificata totalmente inutile in quanto vengono sempre sforati i temini tassativi (pertanto non derogabili) previsti dal DPR di cui alla presente creando un inutile sperpero di tempo in lungaggini burocratiche (motivo per il quale è prevista la procedura semplificata);

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6. che l’aggravio di tempi oltre a ritardare le procedure semplificate esponendo l’Amministra- zione Comunale a ricorsi, ritarda anche le procedure di Autorizzazione Ordinaria, dovendo le stesse accodarsi alle semplificate, con inutile ulteriore aggravio di tempi.

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Alla luce di quanto esposto.

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Si impegna il sindaco e la giunta:

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Di dare mandato al dirigente competente di esonerare dal parere della commissione locale per il paesaggio di esprimere il proprio parere (non essendo necessario né dovuto) dalle Istanze di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, ai sensi del DPR 31/2017».

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venerdì 16 Aprile 2021

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Pocahontas
Pocahontas
3 anni fa

Chissa chi gliela scritta questa mozione