Politica

Il Tar: De Magistris potrà votare. Di Bari: «Non ho preso in considerazione questa possibilità»

Vincenzo Lagalante
Lello di Bari
Si vota per le elezioni provinciali e i giudici danno al sindaco sospeso di Napoli la possibilità di votare
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«Non ho preso in considerazione questa possibilità, non volevo creare polemiche inutili. Ho accettato la decisione presa e la rispetto». È quanto afferma Lello Di Bari, sindaco di Fasano (sospeso dallo scorso febbraio per esser stato condannato in primo grado per abuso d’ufficio nel processo “Piano di recupero del centro storico”), sulla decisione del Tar di Napoli di dare la possibilità al sindaco – anch’egli sospeso – di Napoli, Luigi de Magistris, all'elezione del Consiglio metropolitano in programma domani nel capoluogo partenopeo.

«Devo anche dire la verità – riprende Lello Di Bari –, francamente non l’ho presa in considerazione anche perché non pensavo che il Tar potesse darmi la possibilità di votare. Essendo stata una decisione del Ministero, credevo che nessuno potesse opporsi. Ma va bene così, ho accettato fin dall’inizio questo provvedimento del Ministero e ora il mio unico pensiero è rivolto alla Corte di Appello che dovrà decidere il prossimo 10 novembre sulla mia sospensione. Ho fiducia nella giustizia – afferma Di Bari – e sono certo che tornerò ad essere il sindaco a tutti gli effetti di Fasano».

Il Tar di Napoli ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento con il quale, martedì scorso, il Segretario Generale della Provincia di Napoli aveva comunicato a de Magistris la sua «esclusione dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli». Il Tar ha accolto la domanda cautelare dei legali «ai soli fini della partecipazione» di de Magistris «all'elezione del Consiglio Metropolitano indetta per il 12 ottobre».

Il Ministero dell’Interno aveva inviato il proprio parere all'Amministrazione provinciale per il tramite della Prefettura di Brindisi. In tale parere si faceva presente che “gli amministratori comunali sospesi in applicazione del decreto legislativo 235/2012 non possono essere considerati in carica; di conseguenza gli stessi non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo nelle elezioni di secondo grado del presidente e del Consiglio Provinciale, né possono sottoscrivere le relative liste e candidature”.

Neanche il suo vice, Moncalvo, potrà votare in quanto non rientra nelle figure tassativamente previste dalla legge 56/2014 che godono dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni provinciali. 

sabato 11 Ottobre 2014

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Tiberio Potenza
Tiberio Potenza
9 anni fa

Ma perchè le motivazioni della sentenza non sono mai state pubblicate dalla stampa?